Art. 6 LPers
Diritto applicabile
1 Il personale ha i diritti e gli obblighi sanciti dalla Costituzione federale e dalla legislazione.
2 Sempre che la presente legge e altre leggi federali non prevedano disposizioni derogatorie, al rapporto di lavoro sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO).
3 Entro i limiti delle disposizioni di cui al cpv. 2, il rapporto di lavoro è regolato in dettaglio dalle disposizioni d’esecuzione (art. 37), in particolare dal contratto collettivo di lavoro (art. 38) e dal contratto di lavoro (art. 8).
4 Qualora le disposizioni d’esecuzione rispettivamente il contratto collettivo di lavoro e il contratto di lavoro divergano, sono applicabili le disposizioni più favorevoli all’impiegato.
5 In casi motivati il Consiglio federale può subordinare talune categorie di personale al CO, segnatamente il personale ausiliario e i praticanti. Può emanare prescrizioni minime per tali rapporti di lavoro.
6 In singoli casi motivati i datori di lavoro possono subordinare loro impiegati al CO.
7 In caso di controversie connesse con il rapporto di lavoro del personale subordinato al CO, la competenza spetta ai tribunali civili.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Öffentliches Personalrecht (ordentliche Kündigung)33 citazioni
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25 citazioni
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21 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.