Art. 47 LDP
Procedura
1 Nei circondari in cui si elegge un solo deputato, si può votare per qualsiasi persona eleggibile. È eletta la persona che ottiene il maggior n. di voti. In caso di parità di voti, decide la sorte.
1bis Il Cantone può pubblicare, in forma elettronica e nel Foglio ufficiale cantonale, tutte le candidature presentate all’autorità elettorale cantonale entro il quarantottesimo giorno precedente l’elezione. La pubblicazione indica almeno, per ogni candidato:
- a. il cognome e il nome ufficiali;
- b. il cognome e il nome con i quali la persona è politicamente o comunemente conosciuta;
- c. il sesso;
- d. l’indirizzo, incluso il n. postale di avviamento;
- e. i luoghi d’origine, incluso il Cantone di appartenenza;
- f. l’appartenenza partitica o a un gruppo politico; e g. la professione.
2 Il diritto cantonale può tuttavia prevedere l’elezione tacita se entro mezzogiorno del quarantottesimo giorno (settimo lunedì) precedente l’elezione è stata presentata all’autorità competente un’unica candidatura valida.
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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0 citazioni03/12/2008 · 0 citazioni de
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