Art. 47 LDP

Procedura

1 Nei circondari in cui si elegge un solo deputato, si può votare per qualsiasi persona eleggibile. È eletta la persona che ottiene il maggior n. di voti. In caso di parità di voti, decide la sorte.
1bis Il Cantone può pubblicare, in forma elettronica e nel Foglio ufficiale cantonale, tutte le candidature presentate all’autorità elettorale cantonale entro il quarantottesimo giorno precedente l’elezione. La pubblicazione indica almeno, per ogni candidato:
  1. a. il cognome e il nome ufficiali;
  2. b. il cognome e il nome con i quali la persona è politicamente o comunemente conosciuta;
  3. c. il sesso;
  4. d. l’indirizzo, incluso il n. postale di avviamento;
  5. e. i luoghi d’origine, incluso il Cantone di appartenenza;
  6. f. l’appartenenza partitica o a un gruppo politico; e g. la professione.
2 Il diritto cantonale può tuttavia prevedere l’elezione tacita se entro mezzogiorno del quarantottesimo giorno (settimo lunedì) precedente l’elezione è stata presentata all’autorità competente un’unica candidatura valida.

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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