Art. 8 LDP

Voto per corrispondenza

1 I Cantoni provvedono per una procedura semplice del voto per corrispondenza. Essi emanano in particolare disposizioni per assicurare il controllo della legittimazione al voto, il segreto del voto e lo spoglio di tutti i voti e per impedire gli abusi.
2 Il voto per corrispondenza può avvenire dal momento in cui il materiale necessario per votare validamente, secondo la normativa cantonale, è disponibile.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Inizio del termine in caso di contestazione nel caso di decreto soggetto ad approvazione
    · 16/08/1995 · 0 citazioni Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.