Art. 91 LDP
Esecuzione
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
2 Le disposizioni cantonali esecutive richiedono, per essere valide, l’approvazione della Confederazione . Esse devono essere emanate entro 18 mesi dall’accettazione della presente legge da parte dell’Assemblea federale.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Inizio del termine in caso di contestazione nel caso di decreto soggetto ad approvazione0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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