Art. 1 OPers

Oggetto e campo d’applicazione

1 La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro:
  1. a. del personale delle unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale e delle unità amministrative senza personalità giuridica autonome sul piano organizzativo dell’Amministrazione federale decentralizzata secondo l’allegato 1 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA);
  2. b. del personale delle unità amministrative autonome sul piano organizzativo dell’Amministrazione federale decentralizzata secondo l’allegato 1 OLOGA, che è assunto in virtù della LPers e che non dispone di uno statuto secondo l’articolo 37 cpv. 3 LPers;
  3. c. dei procuratori pubblici e dei collaboratori del Ministero pubblico della Confederazione di cui all’articolo 22 cpv. 2 della legge del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali (LOAP);
  4. d. del personale della segreteria dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione;
  5. e. del personale dei Servizi del Parlamento, per quanto l’Assemblea federale non emani disposizioni completive o divergenti;
2 Non sottostanno alla presente ordinanza:
  1. a. il personale assoggettato al Codice delle obbligazioni (CO) (art. 6 cpv. 5 e 6 LPers);
  2. b. il personale del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) non trasferibile e impiegato all’estero sulla base di un contratto di diritto privato;
  3. c. il personale del settore dei PF;
  4. d. gli apprendisti che sottostanno alla legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale;
  5. e. il personale che sottostà alla legge federale del 20 marzo 1981 sul lavoro a domicilio;
  6. f. il personale secondo l’ordinanza del 2 dicembre 2005 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario (OPers-PRA).
3 Nella presente ordinanza il termine «Dipartimento» designa i Dipartimenti e la Cancelleria federale.
4 Il Ministero pubblico della Confederazione, l’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e l’Assemblea federale per il personale dei Servizi del Parlamento in quanto datori di lavoro non sono vincolati alle norme o alle istruzioni del Consiglio federale. Per il loro personale essi si avvalgono per analogia delle competenze che la presente ordinanza attribuisce ai Dipartimenti e prendono le decisioni del datore di lavoro.
5 La politica del personale del Consiglio federale e del il Dipartimento federale delle finanze (DFF) è determinante per il Ministero pubblico della Confederazione e per l’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, a meno che la particolare funzione o posizione di queste autorità non renda necessario un regime diverso.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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