Art. 78 OPers

Versamento di indennità

1 Hanno diritto a un’indennità ai sensi dell’articolo 19 cpv. 3 LPers gli impiegati:
  1. a. attivi in professioni di monopolio o che rivestono una funzione altamente specializzata;
  2. b. il cui rapporto di lavoro è durato ininterrottamente per 20 anni presso una o più unità amministrative secondo l’articolo 1;
  3. c. che hanno più di 50 anni;
  4. d. che hanno più di 40 anni o hanno lavorato per almeno dieci anni presso le unità amministrative secondo l’articolo 1 e il cui rapporto di lavoro è risolto a seguito di ristrutturazioni e riorganizzazioni.
2 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro le indennità ai sensi dell’articolo 19 cpv. 4 LPers possono essere versate:
  1. a. ai segretari di Stato;
  2. b. ai direttori d’Ufficio;
  3. c. agli alti ufficiali superiori;
  4. d. ai segretari generali dei Dipartimenti;
  5. e. ai capi dei servizi d’informazione dei Dipartimenti;
  6. f. ai vicecancellieri della Confederazione;
  7. g. ai collaboratori personali dei capi di Dipartimento;
  8. h. in casi singoli, ad altri quadri superiori;
  9. i. agli impiegati con i quali erano state convenute condizioni di assunzione ai sensi dell’articolo 26 cpv. 6;
  10. j. … k. al personale della DSC.
2bis Le indennità ai sensi dei capoversi 1 e 2 possono essere versate anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di comune intesa.
3 Non è versata alcuna indennità a persone:
  1. a. che vengono occupate presso un datore di lavoro giusta l’articolo 3 LPers;
  2. b. il cui rapporto di lavoro è risolto allo scadere dei termini di cui all’articolo 31b per incapacità o inattitudine;
  3. c. il cui rapporto di lavoro è risolto ai sensi dell’articolo 31;
  4. d. il cui rapporto di lavoro è stato risolto di comune intesa per motivi di politica aziendale o del personale e alle quali il datore di lavoro fornisce prestazioni secondo l’articolo 106;
  5. e. che ricevono prestazioni in caso di pensionamento anticipato di cui all’articolo 105b.
4 ...
4bis ...
4ter Una volta all’anno il DFF rileva i dati concernenti i casi in cui è stata versata un’indennità ai sensi dei capoversi 1–2bis ed è stato costituito un nuovo rapporto di lavoro con uno dei datori di cui all’articolo 1 cpv. 1 nel corso dei 12 mesi precedenti. Esso informa le unità amministrative in merito alle indennità versate.
5 Se versata a rate, l’indennità deve essere versata completamente al più tardi entro 12 mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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