Art. 79 OPers

Ammontare dell’indennità

1 L’indennità di cui all’articolo 78 capoversi 1, 2 e 2bis corrisponde almeno a uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo.
1bis L’indennità di cui all’articolo 78 capoversi 1–2bis è disciplinata nell’allegato 3.
2 In caso di disdetta secondo l’articolo 26 cpv. 1 o in caso di disdetta del contratto di lavoro di un segretario generale secondo l’articolo 26 cpv. 3, l’indennità corrisponde a uno stipendio annuo.
3 Le indennità versate a persone di cui all’articolo 2 cpv. 1 devono essere approvate dal Consiglio federale.
4 All’atto di stabilire le indennità, si tiene conto in particolare dell’età dell’impiegato, della sua situazione professionale e personale, della durata complessiva dell’impiego presso le unità amministrative secondo l’articolo 1 e del termine di disdetta.
5 Il calcolo delle indennità è retto dalle componenti dello stipendio assicurabile secondo l’allegato 2 che l’impiegato percepirebbe il giorno dell’esigibilità. Ne sono esclusi i premi di prestazione.
6 L’indennità versata a impiegati che hanno rifiutato un pensionamento anticipato ai sensi dell’articolo 105a non può superare il costo complessivo delle prestazioni offerte di cui all’articolo 105b.
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Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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