Art. 107 PP

Diritto di essere sentiti

1 Le parti hanno il diritto di essere sentite; segnatamente, hanno il diritto di:
  1. a. esaminare gli atti;
  2. b. partecipare agli atti procedurali;
  3. c. far capo a un patrocinatore;
  4. d. esprimersi sulla causa e sulla procedura;
  5. e. presentare istanze probatorie.
2 Le autorità penali rendono attente ai loro diritti le parti prive di conoscenze giuridiche.

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