Art. 107 PP
Diritto di essere sentiti
1 Le parti hanno il diritto di essere sentite; segnatamente, hanno il diritto di:
- a. esaminare gli atti;
- b. partecipare agli atti procedurali;
- c. far capo a un patrocinatore;
- d. esprimersi sulla causa e sulla procedura;
- e. presentare istanze probatorie.
2 Le autorità penali rendono attente ai loro diritti le parti prive di conoscenze giuridiche.
Ultime sentenze del TF
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