Art. 202 PP

Termini

1 Le citazioni sono notificate:
  1. a. nella procedura preliminare, almeno tre giorni prima dell’atto procedurale;
  2. b. nella procedura in giudizio, almeno dieci giorni prima dell’atto procedurale.
2 Le citazioni pubbliche sono pubblicate almeno un mese prima dell’atto procedurale.
3 Nel determinare il giorno e l’ora della comparizione si tiene adeguatamente conto delle disponibilità delle persone da citare.

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