Art. 218 PP

Ad opera di privati

1 Qualora non sia possibile far capo per tempo all’intervento della polizia, i privati sono autorizzati ad arrestare provvisoriamente chi:
  1. a. è colto in flagranza di crimine o di delitto oppure sorpreso immediatamente dopo aver commesso un siffatto reato; o b. è colpito da un avviso di ricerca indirizzato anche al pubblico.
2 Nel procedere all’arresto i privati possono far uso della forza soltanto entro i limiti di quanto disposto nell’articolo 200.
3 Gli arrestati vanno consegnati quanto prima alla polizia.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ricorso contro una decisione del Tribunale penale federale concernente misure coercitive
    · 22/06/2004 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 31/08/2009 · 2 citazioni de
  • 27/02/2007 · 2 citazioni de
  • 20/02/2007 · 2 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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