Art. 218 PP
Ad opera di privati
1 Qualora non sia possibile far capo per tempo all’intervento della polizia, i privati sono autorizzati ad arrestare provvisoriamente chi:
- a. è colto in flagranza di crimine o di delitto oppure sorpreso immediatamente dopo aver commesso un siffatto reato; o b. è colpito da un avviso di ricerca indirizzato anche al pubblico.
2 Nel procedere all’arresto i privati possono far uso della forza soltanto entro i limiti di quanto disposto nell’articolo 200.
3 Gli arrestati vanno consegnati quanto prima alla polizia.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ricorso contro una decisione del Tribunale penale federale concernente misure coercitive1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni31/08/2009 · 2 citazioni de
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2 citazioni27/02/2007 · 2 citazioni de
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2 citazioni20/02/2007 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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