Art. 265 PP

Obbligo di consegna

1 Il detentore di oggetti e valori patrimoniali che devono essere sequestrati è tenuto a consegnarli.
2 Non sottostanno all’obbligo di consegna:
  1. a. l’imputato;
  2. b. le persone aventi facoltà di non rispondere o di non deporre, nei limiti di questo loro diritto;
  3. c. le imprese, se la consegna comportasse a loro carico elementi tali da: 1. poterle rendere penalmente responsabili, oppure 2. poterle rendere civilmente responsabili allorquando l’interesse alla loro protezione prevale su quello del perseguimento penale.
3 L’autorità penale può ingiungere all’obbligato di procedere alla consegna e impartirgli un termine a tal fine, avvertendolo che in caso di inadempienza sarà punibile in base all’articolo 292 CP o con la multa disciplinare.
4 Provvedimenti coercitivi sono ammissibili soltanto se l’obbligo di consegna è disatteso o se vi è motivo di ritenere che l’ingiunzione di consegna ne vanificherebbe lo scopo.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 73_IV_54
    01/01/1947 · 0 citazioni
  2. 2
    DTF 73_IV_51
    01/01/1947 · 0 citazioni

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.