Art. 74 PP

Informazione del pubblico

1 Il pubblico ministero e il giudice e, con il loro consenso, la polizia possono informare il pubblico su procedimenti pendenti se è necessario:
  1. a. affinché la popolazione collabori a far luce su reati o alla ricerca di indiziati;
  2. b. per mettere in guardia o tranquillizzare la popolazione;
  3. c. per rettificare notizie o voci inesatte;
  4. d. data la particolare importanza del caso.
2 La polizia, senza far nomi, può inoltre informare il pubblico di propria iniziativa su incidenti e reati.
3 Il pubblico è informato rispettando il principio della presunzione di innocenza e i diritti della personalità degli interessati.
4 Qualora sia coinvolta una vittima, le autorità e i privati possono, al di fuori di una procedura giudiziaria pubblica, divulgarne l’identità o informazioni che ne consentano l’identificazione soltanto se:
  1. a. la collaborazione della popolazione è necessaria per far luce su crimini o per la ricerca di indiziati; oppure b. la vittima o, se deceduta, i suoi congiunti vi acconsentono.

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Art. 25 GwG (Reglement einer Selbstregulierungsorganisation)
    · 05/04/2007 · 0 citazioni de

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