Art. 98 PP
Rettifica di dati
1 Qualora dati personali si rivelino inesatti, le autorità penali competenti li rettificano senza indugio.
2 Le autorità penali competenti avvisano senza indugio dell’avvenuta rettifica l’autorità che ha loro trasmesso o messo a disposizione tali dati o alla quale li hanno comunicati.
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
1 citazioni16/09/2008 · 1 citazioni de
-
0 citazioni21/09/2005 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.