Art. 10 OIBir
Riduzione dell’imposta per la birra importata
1 All’importazione l’imposta è riscossa secondo l’articolo 11 cpv. 1 LIB. L’aliquota ridotta ai sensi dell’articolo 14 cpv. 8 LIB è applicata nella procedura di restituzione.
2 Il debitore doganale deve richiedere per scritto alla Direzione generale delle dogane, l’applicazione dell’aliquota d’imposta ridotta. La richiesta si riferisce alla quantità di birra importata nell’anno civile precedente. Essa va presentata entro 90 giorni dalla fine dell’anno civile in questione.
3 Unitamente alla richiesta di riduzione dell’imposta occorre inviare una conferma ufficiale dell’autorità di imposizione estera che prova la quantità di birra prodotta nello stabilimento di fabbricazione estero autonomo nel corso dell’anno civile precedente. La conferma deve essere redatta in una delle lingue ufficiali o in inglese.
4 L’importo della restituzione è calcolato sulla base della differenza tra l’aliquota d’imposta normale e quella ridotta.
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.
Nessuna sentenza trovata per questo articolo.