Art. 45 Cost.
Partecipazione al processo decisionale della Confederazione
1 I Cantoni partecipano al processo decisionale della Confederazione, in particolare all’elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla Costituzione federale.
2 La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni sui suoi progetti; li interpella nelle questioni che toccano i loro interessi.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 71_I_2335 citazioni28/05/1945 · 5 citazioni
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2DTF 42_I_2955 citazioni01/01/1916 · 5 citazioni
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3DTF 74_I_254 citazioni24/03/1948 · 4 citazioni
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4DTF 40_I_4094 citazioni26/06/1914 · 4 citazioni
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5Art. 45 cp. 3 C.F. Potere d'esame del Tribunale federale3 citazioni
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6DTF 71_IV_2193 citazioni28/09/1945 · 3 citazioni
Ultime sentenze del TF
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