Art. 45 Cost.

Partecipazione al processo decisionale della Confederazione

1 I Cantoni partecipano al processo decisionale della Confederazione, in particolare all’elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla Costituzione federale.
2 La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni sui suoi progetti; li interpella nelle questioni che toccano i loro interessi.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 71_I_233
    28/05/1945 · 5 citazioni
  2. 2
    DTF 42_I_295
    01/01/1916 · 5 citazioni
  3. 3
    DTF 74_I_25
    24/03/1948 · 4 citazioni
  4. 4
    DTF 40_I_409
    26/06/1914 · 4 citazioni
  5. 5
    Art. 45 cp. 3 C.F. Potere d'esame del Tribunale federale
    · 13/03/1957 · 3 citazioni
  6. 6
    DTF 71_IV_219
    28/09/1945 · 3 citazioni

Ultime sentenze del TF

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