Art. 53 Cost.
Esistenza e territorio dei Cantoni
1 La Confederazione protegge l’esistenza e il territorio dei Cantoni.
2 Qualsiasi modifica del n. dei Cantoni richiede il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati, nonché quello del Popolo svizzero e dei Cantoni.
3 Le modifiche territoriali tra Cantoni richiedono il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati, nonché un decreto d’approvazione dell’Assemblea federale.
4 Le rettifiche di confine possono essere convenute direttamente tra i Cantoni.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto costituzionale non scritto3 citazioni
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2DTF 48_I_2352 citazioni06/10/1922 · 2 citazioni
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3Libertà di credenza e di culto (art. 49 e 50 CF)1 citazioni
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4DTF 45_I_1191 citazioni01/01/1919 · 1 citazioni
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5Diritto al «riposo eterno» in un cimitero pubblico0 citazioni
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6DTF 30_I_1660 citazioni11/02/1904 · 0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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