Art. 53 Cost.

Esistenza e territorio dei Cantoni

1 La Confederazione protegge l’esistenza e il territorio dei Cantoni.
2 Qualsiasi modifica del n. dei Cantoni richiede il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati, nonché quello del Popolo svizzero e dei Cantoni.
3 Le modifiche territoriali tra Cantoni richiedono il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati, nonché un decreto d’approvazione dell’Assemblea federale.
4 Le rettifiche di confine possono essere convenute direttamente tra i Cantoni.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Diritto costituzionale non scritto
    · 18/03/1970 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 48_I_235
    06/10/1922 · 2 citazioni
  3. 3
    Libertà di credenza e di culto (art. 49 e 50 CF)
    · 02/06/1971 · 1 citazioni Riassunto
  4. 4
    DTF 45_I_119
    01/01/1919 · 1 citazioni
  5. 5
    Diritto al «riposo eterno» in un cimitero pubblico
    · 07/05/1999 · 0 citazioni Riassunto
  6. 6
    DTF 30_I_166
    11/02/1904 · 0 citazioni

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.