Art. 61 Cost.
Protezione civile
1 La legislazione sulla protezione civile di persone e beni dalle conseguenze di conflitti armati compete alla Confederazione.
2 La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego della protezione civile in caso di catastrofi e in situazioni di emergenza.
3 Può dichiarare obbligatorio per gli uomini il servizio di protezione. Per le donne questo servizio è volontario.
4 La Confederazione emana prescrizioni per un’adeguata compensazione della perdita di guadagno.
5 Chiunque, nell’adempimento del servizio di protezione, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Convenzione del 21 dicembre 1927 tra la Svizzera e la Cecoslovacchia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze giudiziarie; Convenzione di Ginevra del 26 settembre 1927 per l'esecuzione delle sentenze arbitr…13 citazioni
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2DTF 76_I_8713 citazioni21/06/1950 · 13 citazioni
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3DTF 67_I_21011 citazioni27/09/1941 · 11 citazioni
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4Art. 61 CF10 citazioni
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5Art. 4, 58, 61 CF9 citazioni
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6DTF 78_I_1089 citazioni02/04/1952 · 9 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni24/08/2017 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.