Art. 61 Cost.

Protezione civile

1 La legislazione sulla protezione civile di persone e beni dalle conseguenze di conflitti armati compete alla Confederazione.
2 La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego della protezione civile in caso di catastrofi e in situazioni di emergenza.
3 Può dichiarare obbligatorio per gli uomini il servizio di protezione. Per le donne questo servizio è volontario.
4 La Confederazione emana prescrizioni per un’adeguata compensazione della perdita di guadagno.
5 Chiunque, nell’adempimento del servizio di protezione, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Convenzione del 21 dicembre 1927 tra la Svizzera e la Cecoslovacchia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze giudiziarie; Convenzione di Ginevra del 26 settembre 1927 per l'esecuzione delle sentenze arbitr…
    · 12/02/1958 · 13 citazioni
  2. 2
    DTF 76_I_87
    21/06/1950 · 13 citazioni
  3. 3
    DTF 67_I_210
    27/09/1941 · 11 citazioni
  4. 4
    Art. 61 CF
    · 13/10/1954 · 10 citazioni
  5. 5
    Art. 4, 58, 61 CF
    · 07/12/1955 · 9 citazioni
  6. 6
    DTF 78_I_108
    02/04/1952 · 9 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.