Art. 40 LPP
Misure in caso d’inosservanza dell’obbligo di mantenimento
1 Se un assicurato è in ritardo di almeno quattro mensilità nel pagamento periodico di alimenti, l’ufficio specializzato designato dal diritto cantonale di cui agli articoli 131 cpv. 1 e 290 del Codice civile lo può notificare all’istituto di previdenza.
2 Le notifiche hanno effetto a contare dalla loro trattazione, ma al più tardi cinque giorni lavorativi dopo la loro trasmissione.
3 L’istituto di previdenza annuncia senza indugio all’ufficio specializzato l’esigibilità delle seguenti pretese degli assicurati che gli sono stati notificati:
- a. il versamento di una liquidazione in capitale unica di importo pari ad almeno 1000 franchi;
- b. il pagamento in contanti, secondo l’articolo 5 LFLP , di un importo pari ad almeno 1000 franchi;
- c. il prelievo anticipato nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazioni secondo l’articolo 30c della presente legge e l’articolo 331e CO .
4 L’istituto di previdenza annuncia all’ufficio specializzato anche la costituzione in pegno secondo l’articolo 30b delle prestazioni di previdenza di questi assicurati nonché la realizzazione del pegno.
5 Gli annunci e le notifiche di cui ai capoversi 1, 3 e 4 devono essere effettuati, per scritto, mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.
6 L’istituto di previdenza può effettuare uno dei versamenti di cui al cpv. 3 al più presto 30 giorni dopo la notifica all’ufficio specializzato.
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