Art. 54 LPP
Costituzione
1 Le organizzazioni mantello dei lavoratori e dei datori di lavoro costituiscono due fondazioni da amministrare pariteticamente.
2 Il Consiglio federale incarica tali fondazioni:
- a. l’una di gestire il fondo di garanzia;
- b. l’altra di assumere gli impegni dell’istituto collettore.
3 Se una fondazione non può essere costituita per il tramite delle organizzazioni mantello, la costituzione è curata dal Consiglio federale.
4 Le fondazioni sono autorità nel senso dell’articolo 1 cpv. 2 lett. e della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 54 cpv. 2 lett. b e cpv. 4, art. 60 cpv. 1 e art. 73 LPP2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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6 citazioni
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5 citazioni
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Berufliche Vorsorge (Beiträge)4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.