Art. 54 LPP

Costituzione

1 Le organizzazioni mantello dei lavoratori e dei datori di lavoro costituiscono due fondazioni da amministrare pariteticamente.
2 Il Consiglio federale incarica tali fondazioni:
  1. a. l’una di gestire il fondo di garanzia;
  2. b. l’altra di assumere gli impegni dell’istituto collettore.
3 Se una fondazione non può essere costituita per il tramite delle organizzazioni mantello, la costituzione è curata dal Consiglio federale.
4 Le fondazioni sono autorità nel senso dell’articolo 1 cpv. 2 lett. e della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 54 cpv. 2 lett. b e cpv. 4, art. 60 cpv. 1 e art. 73 LPP
    · 20/10/1989 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.