Art. 87 LPP
Assistenza amministrativa
1 Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni, nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali forniscono nel singolo caso gratuitamente agli organi incaricati dell’esecuzione della presente legge, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per:
- a. controllare l’assoggettamento dei datori di lavoro;
- b. determinare o modificare prestazioni, o chiederne la restituzione;
- c. prevenire versamenti indebiti;
- d. fissare e riscuotere i contributi;
- e. intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili.
2 L’istituto di previdenza che, nello svolgimento delle sue funzioni, apprende che un assicurato percepisce prestazioni indebite, può informarne gli organi dell’assicurazione sociale interessata.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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