Art. 2 LMSI
Compiti
1 La Confederazione adotta misure preventive di polizia ai sensi della presente legge per sventare tempestivamente le minacce per la sicurezza interna.
2 Sono misure preventive di polizia:
- a. ... b. le misure atte a proteggere le autorità federali, le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico, nonché le missioni diplomatiche permanenti, i posti consolari e le organizzazioni internazionali;
- c. la messa al sicuro, il sequestro e la confisca di materiale di propaganda con contenuti che incitano alla violenza;
- d. il sequestro di oggetti pericolosi secondo l’articolo 13f, sempre che sia necessario per l’adempimento dei compiti secondo la presente legge; dbis. le misure di cui alla sezione 5 atte a prevenire attività terroristiche;
- e. le misure di cui alla sezione 5a atte a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto al rispetto della vita privata, consultazione di dati in materia di sicurezza dello Stato, diritto d'essere informati indiretto; art. 8 e 13 CEDU, art. 82 lett. a e art. 83 lett. a LTF0 citazioni
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2Regole cantonali di competenza emanate in esecuzione della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), art. 49 cpv. 1 Cost0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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4 citazioni
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3 citazioni
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Öffentliches Personalrecht (Beendigung)1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.