Art. 46 LPPC

Chiamata per interventi in caso di eventi maggiori, catastrofi, situazioni d’emergenza e conflitti armati

1 Il Consiglio federale può chiamare in servizio i militi nei casi seguenti:
  1. a. catastrofi e situazioni d’emergenza che colpiscono diversi Cantoni o l’intera Svizzera;
  2. b. catastrofi e situazioni d’emergenza che colpiscono le zone limitrofe estere;
  3. c. conflitti armati.
2 I Cantoni possono chiamare in servizio i militi in caso di eventi maggiori, catastrofi e situazioni d’emergenza che colpiscono il territorio cantonale o le rispettive zone limitrofe estere; possono chiamare in servizio i militi anche per prestare supporto ad altri Cantoni colpiti.
3 I Cantoni disciplinano la procedura di chiamata.
4 ...

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Rispetto degli oggetti degni di protezione ai sensi dell'art. 3 LPN nella costruzione di impianti di telefonia mobile
    · 15/08/2005 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 10/12/2004 · 2 citazioni de Riassunto
  • 15/08/2005 · 1 citazioni de
  • Obergericht / Strafgericht / Berufungskammern — SST.2023.161
    SST.2023.161
    · 07/12/2023 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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