Art. 47 LPPC
Controlli
1 I Cantoni eseguono i controlli relativi ai militi. I controlli sono eseguiti nel sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (sistema PISA).
2 L’UFPP controlla se:
- a. i limiti temporali massimi di cui agli articoli 43 e 49–53 sono osservati;
- b. gli interventi di pubblica utilità di cui all’articolo 53 cpv. 3 sono compatibili con i compiti della protezione civile.
3 Se i limiti temporali massimi di cui agli articoli 43 e 49–53 sono superati, l’UFPP ordina al Cantone interessato di non chiamare in servizio i militi e informa l’Ufficio centrale di compensazione.
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5 Il Consiglio federale stabilisce l’entità dei controlli di cui al cpv. 1. Può emanare regolamenti di carattere amministrativo e tecnico sull’uso del sistema PISA.
6 Il Consiglio federale disciplina la procedura di controllo secondo il cpv. 2.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rispetto degli oggetti degni di protezione ai sensi dell'art. 3 LPN nella costruzione di impianti di telefonia mobile0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni
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1 citazioni15/08/2005 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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