Art. 47 LPPC

Controlli

1 I Cantoni eseguono i controlli relativi ai militi. I controlli sono eseguiti nel sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (sistema PISA).
2 L’UFPP controlla se:
  1. a. i limiti temporali massimi di cui agli articoli 43 e 49–53 sono osservati;
  2. b. gli interventi di pubblica utilità di cui all’articolo 53 cpv. 3 sono compatibili con i compiti della protezione civile.
3 Se i limiti temporali massimi di cui agli articoli 43 e 49–53 sono superati, l’UFPP ordina al Cantone interessato di non chiamare in servizio i militi e informa l’Ufficio centrale di compensazione.
4 ...
5 Il Consiglio federale stabilisce l’entità dei controlli di cui al cpv. 1. Può emanare regolamenti di carattere amministrativo e tecnico sull’uso del sistema PISA.
6 Il Consiglio federale disciplina la procedura di controllo secondo il cpv. 2.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Rispetto degli oggetti degni di protezione ai sensi dell'art. 3 LPN nella costruzione di impianti di telefonia mobile
    · 15/08/2005 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.