Art. 51 PC

1 I terzi sono obbligati a produrre in giudizio i documenti in loro possesso. Essi sono dispensati da quest’obbligo se si tratta di documenti relativi a fatti sui quali potrebbero rifiutarsi di deporre come testimoni in virtù dell’articolo 42. Se il rifiuto è fondato solo per singole parti d’un documento che possono essere rese invisibili con l’apposizione di suggelli o in altro modo, l’obbligo di produzione sussiste usando questa cautela.
2 Il terzo che contesta di possedere un documento può essere udito come testimonio per indicare ove esso si trova.
3 Il giudice applica per analogia l’articolo 44 capoversi 3 e 4 a chi non ottempera all’invito di produrre un documento o rifiuta di produrlo.
4 Sono riservate le disposizioni speciali che disciplinano la produzione dei documenti delle amministrazioni pubbliche della Confederazione e dei Cantoni.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Procedura civile cantonale
    · 27/01/1954 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.