Art. 62 PC
1 Per provare un fatto, il giudice può sottoporre una parte di all’interrogatorio. Se si tratta d’un fatto di cui ambedue le parti possono avere conoscenza, egli interrogherà l’una e l’altra.
2 Prima di interrogare le parti, il giudice le esorta a dire la verità e le avverte che potranno essere obbligate a ripetere le loro dichiarazioni sotto comminatoria di pena. L’articolo 46 è applicabile per analogia.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Azione di paternità. 1. Prova del concubito risultante dalle dichiarazioni fatte dalla madre in occasione del suo interrogatorio a norma degli art. 273 sgg. del CPC bernese (art. 8 e 314 cp. 1 CC). 2. Accertamenti sul g…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ultime sentenze del TF
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