Art. 4 LPChim
Definizioni
1 Ai sensi della presente legge si intende per:
- a. sostanze: gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante un processo produttivo. Si distingue tra vecchie e nuove sostanze: 1. per vecchie sostanze s’intendono tutte le sostanze designate come tali dal Consiglio federale, 2. per nuove sostanze s’intendono tutte le altre sostanze;
- b. sostanze attive: sostanze e microorganismi, inclusi i virus, se possono avere efficacia quali prodotti biocidi o fitosanitari;
- c. preparati: miscugli, miscele e soluzioni composti di due o più sostanze;
- d. prodotti biocidi: sostanze attive e preparati che non sono prodotti fitosanitari e che sono destinati a: 1. allontanare, rendere innocui, distruggere o combattere in altro modo gli organismi nocivi, oppure 2. impedire i danni provocati da organismi nocivi;
- e. prodotti fitosanitari: sostanze attive e preparati destinati a: 1. proteggere le piante e i prodotti vegetali da organismi nocivi o prevenire la loro azione, 2. influenzare i processi vitali di piante in altro modo che quale sostanza nutritiva, 3. conservare i prodotti vegetali, 4. distruggere piante o parti di piante indesiderate, oppure 5. influenzare una crescita vegetale indesiderata;
- f. fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica o ottiene sostanze o preparati a titolo professionale o commerciale; chi importa sostanze o preparati per scopi professionali o commerciali è equiparato al fabbricante;
- g. notificante: ogni persona fisica o giuridica che presenta all’organo di notifica le notifiche per nuove sostanze, documenti concernenti vecchie sostanze esaminate o domande d’omologazione per sostanze attive o preparati;
- h. organo di notifica: l’organo federale destinatario in particolare di notifiche per nuove sostanze, di documenti concernenti vecchie sostanze esaminate o di domande d’omologazione per sostanze attive e preparati, nonché di altre notifiche e che è responsabile di coordinare le procedure e di pronunciare le decisioni necessarie;
- i. immissione sul mercato: la messa a disposizione di terzi e la fornitura a terzi; l’importazione a scopo professionale o commerciale è equiparata all’immissione sul mercato;
- j. utilizzazione: qualsiasi attività in rapporto con sostanze o preparati, in particolare la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato, il deposito, la conservazione, il trasporto, l’impiego o l’eliminazione.
2 Il Consiglio federale può ulteriormente precisare e distinguere le definizioni di cui al cpv. 1 e altri concetti impiegati nella presente legge, nonché prevedere adeguamenti ed eccezioni basati su nuove conoscenze scientifiche e tecniche o tenendo conto degli sviluppi a livello internazionale.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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5 citazioni
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4 citazioni
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Ablehnung der Anmeldung als Medizinprodukte (fulltec Health Protector tick, mosquito und wasp)3 citazioni
Ultime sentenze del TF
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