Art. 168 LIFD
1 Il contribuente può chiedere la restituzione di un’imposta non dovuta o dovuta solo in parte, che egli ha pagato per errore.
2 Gli importi restituiti più di 30 giorni dopo il loro versamento fruttano, dalla data di versamento, un interesse al tasso stabilito dal DFF.
3 La domanda di restituzione dev’essere presentata all’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta, entro cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui è stato eseguito il versamento. Se l’amministrazione respinge la domanda, l’interessato può avvalersi dei rimedi giuridici ammessi contro una decisione di tassazione (art. 132). Il diritto alla restituzione si estingue dieci anni dopo la fine dell’anno del versamento.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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BVGerA-6537/20100 citazioni
Ultime sentenze del TF
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