Art. 185 LIFD

1 Le multe e le spese stabilite nella procedura fiscale penale sono riscosse secondo gli articoli 160 e 163–172.
2 Le multe e le spese si prescrivono in cinque anni dal momento in cui la tassazione è passata in giudicato.
3 La sospensione e l’interruzione della prescrizione sono disciplinate dall’articolo 120 capoversi 2 e 3.
4 Il diritto di riscossione si prescrive, in ogni caso, in dieci anni dalla fine dell’anno in cui la tassazione è passata in giudicato.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

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