Art. 185 LIFD
1 Le multe e le spese stabilite nella procedura fiscale penale sono riscosse secondo gli articoli 160 e 163–172.
2 Le multe e le spese si prescrivono in cinque anni dal momento in cui la tassazione è passata in giudicato.
3 La sospensione e l’interruzione della prescrizione sono disciplinate dall’articolo 120 capoversi 2 e 3.
4 Il diritto di riscossione si prescrive, in ogni caso, in dieci anni dalla fine dell’anno in cui la tassazione è passata in giudicato.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni10/12/2010 · 1 citazioni de
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