Art. 18w Lferr
Autorizzazione d’esercizio per impianti ferroviari
1 Per gli impianti ferroviari modificati in modo rilevante è necessaria un’autorizzazione d’esercizio dell’UFT.
2 Per gli impianti ferroviari nuovi, ristrutturati o rinnovati è necessaria un’autorizzazione d’esercizio se l’UFT lo stabilisce.
3 L’UFT rilascia l’autorizzazione d’esercizio se il richiedente ha fornito la prova in merito alla sicurezza e l’impianto ferroviario è conforme alle prescrizioni determinanti.
4 L’UFT può procedere ad altre verifiche. A tal fine il richiedente mette gratuitamente a disposizione il personale, il materiale e i documenti occorrenti; fornisce inoltre le informazioni necessarie.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
3 citazioni
-
Pflichtenheft und Typenskizzen für Fernverkehr Doppelstock-Triebzüge (FV-Dosto) IR100, IR200, IC2002 citazioni
-
Konzession Nr. 605 für die regelmässige Personalbeförderung durch den Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.