Art. 5 Oferr

Deroghe alle prescrizioni

1 L’UFT può ordinare, in casi eccezionali, deroghe alle prescrizioni o alle disposizioni d’esecuzione della presente ordinanza, allo scopo di prevenire pericoli per le persone, per le cose o per importanti beni giuridici.
2 L’UFT può accordare deroghe in casi singoli se il richiedente prova che in tal modo non è compromessa l’interoperabilità nel traffico internazionale e in quello nazionale e che:
  1. a. è garantito lo stesso livello di sicurezza; o b. non ne deriva un rischio inaccettabile e sono adottate tutte le misure proporzionate per diminuire i rischi.
3 L’UFT può autorizzare domande di approvazione dei piani o di autorizzazione d’esercizio sulla base delle prescrizioni valide al momento della ricezione della domanda completa, sempre che in tal modo non siano compromesse la sicurezza e l’interoperabilità.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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