Art. 23 LPC

Revisione

1 Gli uffici che fissano e versano le prestazioni complementari devono essere sottoposti a revisione almeno una volta all’anno. La revisione deve estendersi al rispetto delle prescrizioni legali, alla contabilità, al conto annuale e alla gestione.
2 La revisione di una cassa di compensazione che fissa e versa le prestazioni complementari compete all’ufficio di revisione competente in virtù dell’articolo 68 LAVS .
3 Il Cantone designa l’ufficio di revisione incaricato di svolgere la revisione di altri organi d’esecuzione. Può delegare questo compito a un ufficio di revisione autorizzato ad eseguire la revisione delle casse di compensazione o a un ufficio di controllo cantonale idoneo.
4 L’articolo 72b lett. e LAVS si applica per analogia.

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Anmeldung im September 2015; es wurden zu Recht keine Zusatzleistungen ab März 2015 zugesprochen. Der minderjährige Sohn hätte in die Berechnungen miteinbezogen werden müssen. Der Wert der Liegenschaft und des Grundstückes im Ausland sowie die damit erzielbaren Einkünfte sind weiter abzuklären. Berücksichtigung der Auflösung des Freizügigkeitskontos (abzüglich Steuerschulden und Rückforderung der Sozialhilfe). Hypothetisches Nettoerwerbseinkommen der Ehefrau.
    ZL.2016.00072
    · 31/10/2017 · 0 citazioni de
  • Assicurazione invalidità (rendita per invalidità; revisione)
    · 05/12/2016 · 0 citazioni de
  • Verluste aus Vermögensverwaltung: kein Vermögensverzicht durch Abschluss eines Vermögensverwaltungsvertrages mit einer vereinbarten Rendite von 9 % im Jahr 2000
    ZL.2012.00106
    · 12/03/2014 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.