Art. 9a LPC
Condizioni relative alla sostanza
1 Hanno diritto alle prestazioni complementari le persone la cui sostanza netta è inferiore agli importi seguenti:
- a. 100 000 franchi per le persone sole;
- b. 200 000 franchi per le coppie sposate;
- c. 50 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI.
2 Gli immobili che servono quale abitazione al beneficiario di prestazioni complementari o a una persona compresa nel calcolo di queste prestazioni e di cui una di queste persone è proprietaria non sono componenti della sostanza netta di cui al cpv. 1.
3 La sostanza cui si è rinunciato secondo l’articolo 11a capoversi 2–4 fa parte della sostanza netta di cui al cpv. 1.
4 Se adegua le prestazioni di cui all’articolo 19, il Consiglio federale può adeguare in modo appropriato gli importi di cui al cpv. 1.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Principio della sussidiarietà e protezione previdenziale2 citazioni
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2Prestazioni transitorie per disoccupati anziani; presupposti per il diritto alle prestazioni transitorie; rinuncia a parti di sostanza; interpretazione1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Prestazioni complementari all'AVS/L'AI37 citazioni
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Prestazioni complementari all'AVS/L'AI7 citazioni
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Prestazioni complementari all'AVS/L'AI6 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.