Art. 48 OPEn
Aliquote
1 Per i nuovi impianti e gli ampliamenti considerevoli il contributo d’investimento ammonta al 50 per cento dei costi d’investimento computabili.
2 Nei seguenti casi il contributo d’investimento è pari al 60 per cento dei costi d’investimento computabili:
- a. nuovi impianti e ampliamenti considerevoli che soddisfano uno dei criteri di rilevanza di cui all’articolo 30bbis cpv. 1 lettere a–c ed e, purché almeno il 50 per cento dell’ulteriore produzione sia generato nel semestre invernale e tale produzione invernale sia pari ad almeno 5 GWh;
- b. ampliamenti considerevoli che soddisfano il criterio di rilevanza dell’articolo 30bbis cpv. 1 lett. d.
3 Per i rinnovamenti considerevoli il contributo d’investimento ammonta:
- a. al 40 per cento dei costi d’investimento computabili per gli impianti con potenza inferiore a 1 MW;
- b. al 20 per cento dei costi d’investimento computabili per gli impianti con potenza superiore a 10 MW.
4 Per gli impianti con una potenza da 1 a 10 MW le aliquote di cui al cpv. 3 sono ridotte in chiave lineare.
5 Per gli ampliamenti e i rinnovamenti considerevoli è determinante la potenza dopo l’ampliamento o il rinnovamento.
6 Negli impianti idroelettrici sul confine il contributo d’investimento calcolato viene ridotto della quota non appartenente alla sovranità svizzera
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Investitionsbeiträge Staumauer Grimselsee1 citazioni
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
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