Art. 3 LEspr

1 Il diritto d’espropriazione è esercitato dalla Confederazione in virtù di una risoluzione del Consiglio federale, salvo che la legislazione non attribuisca tale competenza ad un’altra autorità.
2 Il diritto d’espropriazione può essere conferito a terzi:
  1. a. mediante un decreto federale, per opere di utilità pubblica della Confederazione o di una parte considerevole del paese;
  2. b. mediante una legge federale, per altri scopi di utilità pubblica.
3 Se il diritto d’espropriazione, nel caso del cpv. 2, deve essere ancora espressamente conferito, la decisione spetta al Dipartimento competente. Qualora trattisi di concessioni, rimane riservato il conferimento del diritto d’espropriazione da parte dell’autorità concedente.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Rinnovo di diritti di durata limitata per una linea ad alta tensione
    · 20/08/1998 · 2 citazioni
  2. 2
    Art. 84 cpv. 1 e 36 lett. b LEspr. 1. La parte che domanda il giudizio del Tribunale federale non fa un ricorso contro il progetto di sentenza, ma una semplice dichiarazione che produce effetti di procedura. 2. Quando v…
    · 26/11/1969 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • · 06/02/2009 · 2 citazioni de
  • 16/10/2001 · 2 citazioni de
  • Enteignung; Entschädigungsansprüche wegen Bauarbeiten
    · 23/04/2019 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.