Art. 63 LEspr
Il Tribunale amministrativo federale ha i compiti e le competenze seguenti:
- a. esercita la vigilanza sulla gestione amministrativa delle commissioni di stima e dei loro presidenti;
- b. può chiedere rapporti occasionali o periodici alle commissioni e ai loro presidenti;
- c. svolge i compiti di cui agli articoli 59ter e 59quater;
- d. provvede al versamento delle indennità o retribuzioni ai membri delle commissioni di stima e al personale delle loro segreterie.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Rinnovo di diritti di durata limitata per una linea ad alta tensione3 citazioni
-
2Assunzione di periti speciali da parte della Commissione di stima (art. 72 LEspr., 22 lett. b e 97 OG, 5 PAF)1 citazioni
-
3Espropriazione federale. 1. Il ricorso al Tribunale federale, fondato sull'art. 63 LEspr., può essere diretto solo contro un atto o un'omissione della Commissione di stima o del suo presidente, e non anche contro enti p…1 citazioni
-
4Obbligo di presentare un piano dell'opera e presupposti per l'anticipata immissione in possesso0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
3 citazioni06/09/2012 · 3 citazioni de
-
3 citazioni23/04/2004 · 3 citazioni de
-
2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.