Art. 63 LEspr

Il Tribunale amministrativo federale ha i compiti e le competenze seguenti:
  1. a. esercita la vigilanza sulla gestione amministrativa delle commissioni di stima e dei loro presidenti;
  2. b. può chiedere rapporti occasionali o periodici alle commissioni e ai loro presidenti;
  3. c. svolge i compiti di cui agli articoli 59ter e 59quater;
  4. d. provvede al versamento delle indennità o retribuzioni ai membri delle commissioni di stima e al personale delle loro segreterie.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Rinnovo di diritti di durata limitata per una linea ad alta tensione
    · 20/08/1998 · 3 citazioni
  2. 2
    Assunzione di periti speciali da parte della Commissione di stima (art. 72 LEspr., 22 lett. b e 97 OG, 5 PAF)
    · 24/06/1970 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    Espropriazione federale. 1. Il ricorso al Tribunale federale, fondato sull'art. 63 LEspr., può essere diretto solo contro un atto o un'omissione della Commissione di stima o del suo presidente, e non anche contro enti p…
    · 11/03/1970 · 1 citazioni
  4. 4
    Obbligo di presentare un piano dell'opera e presupposti per l'anticipata immissione in possesso
    · 28/04/1995 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.