Art. 72 LEspr

1 La commissione di stima può procedere d’ufficio a tutte le investigazioni necessarie per l’accertamento dei fatti e la fissazione dell’indennità da corrispondere e, a tal uopo, richiedere dalle parti la produzione di prove, assumere periti, esaminare registri pubblici e udire testimoni.
2 Nel fissare l’importo dell’indennità, la commissione di stima non è vincolata dalle conclusioni delle parti.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Assunzione di periti speciali da parte della Commissione di stima (art. 72 LEspr., 22 lett. b e 97 OG, 5 PAF)
    · 24/06/1970 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 64_I_225
    01/01/1938 · 3 citazioni
  3. 3
    DTF 71_I_296
    01/01/1945 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.