Art. 1 ODist
Retribuzione minima
Sono disposizioni relative alla retribuzione minima ai sensi dell’articolo 2 cpv. 1 lett. a della legge quelle contemplate da leggi federali, ordinanze del Consiglio federale, contratti collettivi di obbligatorietà generale e contratti normali di lavoro ai sensi dell’articolo 360a del Codice delle obbligazioni (CO) che disciplinano:
- a. il salario minimo ponderato in funzione della durata normale del lavoro e corrispondente alla qualificazione acquisita;
- b. gli aumenti obbligatori dei salari minimi e dei salari effettivi;
- c. le indennità obbligatorie per le ore supplementari, il lavoro a cottimo, il lavoro a turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale, il lavoro durante i giorni festivi e i lavori gravosi;
- d. le indennità di vacanza proporzionalmente accordate;
- e. il 13° salario proporzionalmente accordato;
- f. i giorni festivi e i giorni di riposo pagati;
- g. il salario in caso d’impedimento del lavoratore di lavorare, senza sua colpa, giusta l’articolo 324a CO;
- h. il salario in caso di mora del datore di lavoro giusta l’articolo 324 CO.
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