Art. 35k OIPG
Pagamento dell’indennità
1 L’indennità è versata mensilmente e posticipatamente. È fatta salva la compensazione di cui all’articolo 19 cpv. 2 LPGA oppure all’articolo 20 cpv. 2 LAVS .
2 Le indennità sono versate su un conto bancario o postale.
3 Come ricevute valgono i giustificativi interni delle casse, le attestazioni di conteggio di Postfinance e le distinte del conto bancario.
4 Per la fissazione e il pagamento dell’indennità delle persone che abitano all’estero si applica per analogia l’articolo 22.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Base di calcolo delle indennità per perdita di guadagno; persone che rendono verosimile che avrebbero intrapreso un'attività lucrativa per un periodo più lungo se non fossero dovute entrare in servizio; parificazione co…0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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