Art. 11 OFoP

Gruppi finanziari subordinati

1 L’obbligo di consolidamento si applica a ogni gruppo finanziario, anche se un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario sovraordinati sono già sottoposti alla vigilanza della FINMA.
2 In casi particolari la FINMA può esentare i gruppi finanziari subordinati dall’obbligo di consolidamento, segnatamente se:
  1. a. le società del gruppo sono attive esclusivamente in Svizzera; e b. il gruppo finanziario o il conglomerato finanziario sovraordinati sottostanno dal canto loro a una vigilanza consolidata adeguata da parte di un’autorità di vigilanza sui mercati finanziari.

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