Art. 5 Oem-FINMA
Obbligo di pagare gli emolumenti
1 È assoggettato all’emolumento chiunque:
- a. occasiona una decisione;
- b. occasiona una procedura di vigilanza che si conclude senza una decisione o che viene archiviata; bbis. in qualità di assoggettato alla vigilanza è oggetto di una verifica da parte della FINMA conformemente alle leggi sui mercati finanziari;
- c. chiede una prestazione della FINMA.
2 Le autorità federali, cantonali e comunali non pagano emolumenti per le prestazioni fornite dalla FINMA nell’ambito dell’assistenza amministrativa e giudiziaria.
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