Art. 5 Oem-FINMA

Obbligo di pagare gli emolumenti

1 È assoggettato all’emolumento chiunque:
  1. a. occasiona una decisione;
  2. b. occasiona una procedura di vigilanza che si conclude senza una decisione o che viene archiviata; bbis. in qualità di assoggettato alla vigilanza è oggetto di una verifica da parte della FINMA conformemente alle leggi sui mercati finanziari;
  3. c. chiede una prestazione della FINMA.
2 Le autorità federali, cantonali e comunali non pagano emolumenti per le prestazioni fornite dalla FINMA nell’ambito dell’assistenza amministrativa e giudiziaria.

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