Art. 24 LFINMA

Principio

1 La FINMA può effettuare le verifiche degli assoggettati alla vigilanza, conformemente alle leggi sui mercati finanziari (art. 1 cpv. 1), direttamente o per il tramite di:
  1. a. società di audit incaricate dagli assoggettati alla vigilanza e abilitate dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori ai sensi dell’articolo 9a della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori; o b. incaricati di verifiche conformemente all’articolo 24a.
2 La verifica si concentra in particolare sui rischi che l’assoggettato alla vigilanza può far correre ai creditori, agli investitori, agli assicurati e alla funzionalità dei mercati finanziari. Per quanto possibile occorre evitare i doppioni in ambito di verifica.
3 Per la tutela del segreto da parte delle società di audit si applica per analogia l’articolo 730b cpv. 2 del Codice delle obbligazioni .
4 Il Consiglio federale disciplina le linee fondamentali del contenuto e dello svolgimento della verifica secondo il cpv. 1 lett. a, come pure la forma del rendiconto. Esso può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti tecnici.
5 I costi della verifica sono a carico degli assoggettati alla vigilanza.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

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