Art. 7 LFINMA

Principi di regolazione

1 La FINMA disciplina per il tramite di:
  1. a. ordinanze, se così previsto dalla legislazione sui mercati finanziari; e b. circolari concernenti l’applicazione della legislazione sui mercati finanziari.
2 Essa disciplina soltanto se necessario in considerazione degli obiettivi di vigilanza e, nella misura del possibile, limitandosi a definire principi basilari. In tale contesto essa considera il diritto federale superiore e segnatamente:
  1. a. i costi che insorgono agli assoggettati alla vigilanza per il fatto della regolazione;
  2. b. le ripercussioni che la regolazione ha sulla concorrenza, sulla capacità di innovazione e sulla concorrenzialità a livello internazionale della piazza finanziaria svizzera;
  3. c. la diversità delle dimensioni, della complessità, delle strutture, delle attività commerciali e dei rischi degli assoggettati alla vigilanza; e d. gli standard internazionali minimi.
3 La FINMA sostiene l’autodisciplina e la può riconoscere e imporre come standard minimo nell’ambito delle sue competenze di vigilanza.
4 Provvede a un processo trasparente di regolazione e a un’adeguata partecipazione degli interessati.
5 Emana direttive per l’attuazione di questi principi. In tale contesto opera d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF) .

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Neues Reglement eines Casinos - Gesuch um Prüfung und Feststellung als angemessener Mindeststandard
    · 11/03/2019 · 4 citazioni de
  • · 19/05/2020 · 3 citazioni de
  • · 23/03/2015 · 3 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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