Art. 7 LFINMA
Principi di regolazione
1 La FINMA disciplina per il tramite di:
- a. ordinanze, se così previsto dalla legislazione sui mercati finanziari; e b. circolari concernenti l’applicazione della legislazione sui mercati finanziari.
2 Essa disciplina soltanto se necessario in considerazione degli obiettivi di vigilanza e, nella misura del possibile, limitandosi a definire principi basilari. In tale contesto essa considera il diritto federale superiore e segnatamente:
- a. i costi che insorgono agli assoggettati alla vigilanza per il fatto della regolazione;
- b. le ripercussioni che la regolazione ha sulla concorrenza, sulla capacità di innovazione e sulla concorrenzialità a livello internazionale della piazza finanziaria svizzera;
- c. la diversità delle dimensioni, della complessità, delle strutture, delle attività commerciali e dei rischi degli assoggettati alla vigilanza; e d. gli standard internazionali minimi.
3 La FINMA sostiene l’autodisciplina e la può riconoscere e imporre come standard minimo nell’ambito delle sue competenze di vigilanza.
4 Provvede a un processo trasparente di regolazione e a un’adeguata partecipazione degli interessati.
5 Emana direttive per l’attuazione di questi principi. In tale contesto opera d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF) .
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Neues Reglement eines Casinos - Gesuch um Prüfung und Feststellung als angemessener Mindeststandard4 citazioni
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Ultime sentenze del TF
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