Art. 1 LCF
Stato
1 Il Controllo federale delle finanze è l’organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale e la legge. Esso coadiuva:
- a. l’Assemblea federale nell’esercizio delle sue competenze finanziarie costituzionali e dell’alta vigilanza sull’amministrazione e la giustizia federali;
- b. il Consiglio federale nell’esercizio della vigilanza sull’amministrazione federale.
2 Il Controllo federale delle finanze esercita un’attività autonoma e indipendente nei limiti delle prescrizioni legali. Esso stabilisce il programma annuale di revisione e lo trasmette per conoscenza alla Delegazione delle finanze delle Camere federali e al Consiglio federale. Può rifiutare mandati speciali, se compromettono l’indipendenza e l’imparzialità della sua ulteriore attività di verifica o lo svolgimento del programma di revisione.
2bis Comunica per scritto all’organo che gli ha conferito il mandato speciale se lo accetta o lo rifiuta. In caso di rifiuto ne indica i motivi.
3 Dal profilo amministrativo il Controllo federale delle finanze è subordinato al Dipartimento federale delle finanze.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Sussidi agli istituti ospedalieri nel cantone dei Grigioni0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ultime sentenze del TF
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