Art. 1 LCF

Stato

1 Il Controllo federale delle finanze è l’organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale e la legge. Esso coadiuva:
  1. a. l’Assemblea federale nell’esercizio delle sue competenze finanziarie costituzionali e dell’alta vigilanza sull’amministrazione e la giustizia federali;
  2. b. il Consiglio federale nell’esercizio della vigilanza sull’amministrazione federale.
2 Il Controllo federale delle finanze esercita un’attività autonoma e indipendente nei limiti delle prescrizioni legali. Esso stabilisce il programma annuale di revisione e lo trasmette per conoscenza alla Delegazione delle finanze delle Camere federali e al Consiglio federale. Può rifiutare mandati speciali, se compromettono l’indipendenza e l’imparzialità della sua ulteriore attività di verifica o lo svolgimento del programma di revisione.
2bis Comunica per scritto all’organo che gli ha conferito il mandato speciale se lo accetta o lo rifiuta. In caso di rifiuto ne indica i motivi.
3 Dal profilo amministrativo il Controllo federale delle finanze è subordinato al Dipartimento federale delle finanze.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Sussidi agli istituti ospedalieri nel cantone dei Grigioni
    · 23/09/1970 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.