Art. 22 ALC

Relazione con gli accordi bilaterali in settori diversi dalla sicurezza sociale e dalla doppia imposizione

(1) Fatte salve le disposizioni degli articoli 20 e 21, il presente Accordo non incide sugli accordi tra la Svizzera, da un lato, e uno o più Stati membri della Comunità europea, dall’altro, quali ad esempio quelli riguardanti i privati, gli operatori economici, la cooperazione transfrontaliera o il piccolo traffico frontaliero, nella misura in cui gli stessi siano compatibili con il presente Accordo.
(2) In caso di incompatibilità tra tali accordi e il presente Accordo, prevale quest’ultimo.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • VB.2021.00774
    06/07/2022 · 6 citazioni de
  • VB.2018.00218
    20/06/2018 · 6 citazioni de
  • VB.2020.00041
    29/04/2020 · 2 citazioni de

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