Art. 25 ALC

Entrata in vigore e durata

(1) Il presente Accordo sarà ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti: – Accordo sulla libera circolazione delle persone, – Accordo sul trasporto aereo , – Accordo sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia , – Accordo sul commercio di prodotti agricoli , – Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità , – Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici , – Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica .
(2) Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinnovato per un periodo indeterminato a meno che la Comunità europea o la Svizzera non notifichino il contrario all’altra parte contraente prima che scada il periodo iniziale . In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
(3) La Comunità europea e la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificando la decisione all’altra parte contraente. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
(4) I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3. Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

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