Art. 105 ORF

Rappresentante in caso di cartella ipotecaria e obbligazioni di un prestito

1 Nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» sono iscritte come osservazioni:
  1. a. la designazione del procuratore in caso di cartella ipotecaria (art. 850 CC): su richiesta del mandante;
  2. b. la designazione di un rappresentante in caso di obbligazioni di un prestito (art. 875 n. 1 CC).
2 L’indicazione successiva di un rappresentante o la cancellazione dell’osservazione è possibile soltanto con il consenso di tutte le parti interessate o per sentenza del giudice.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Pubblicità del registro fondiario (art. 970 CC). 1. Ricorso di diritto amministrativo in materia di registro fondiario
    · 25/11/1971 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.