Art. 105 ORF
Rappresentante in caso di cartella ipotecaria e obbligazioni di un prestito
1 Nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» sono iscritte come osservazioni:
- a. la designazione del procuratore in caso di cartella ipotecaria (art. 850 CC): su richiesta del mandante;
- b. la designazione di un rappresentante in caso di obbligazioni di un prestito (art. 875 n. 1 CC).
2 L’indicazione successiva di un rappresentante o la cancellazione dell’osservazione è possibile soltanto con il consenso di tutte le parti interessate o per sentenza del giudice.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Pubblicità del registro fondiario (art. 970 CC). 1. Ricorso di diritto amministrativo in materia di registro fondiario0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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0 citazioni02/03/2004 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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