Art. 159 ORF

Procedura d’esame preliminare per la tenuta informatizzata del registro fondiario

1 Il Cantone che intende tenere un registro fondiario su supporti informatici presenta all’UFRF una domanda d’esame preliminare.
2 Con la domanda devono essere presentati:
  1. a. le disposizioni cantonali d’esecuzione, allo stato di progetto o già approvate;
  2. b. una descrizione del sistema;
  3. c. il calendario per l’introduzione del registro fondiario informatizzato nei diversi uffici o circondari del registro fondiario.
3 La descrizione del sistema contiene in particolare:
  1. a. la rappresentazione verbale e grafica del sistema;
  2. b. il catalogo dei dati con le tipologie e gli schemi relazionali;
  3. c. le spiegazioni circa le misure tecniche e organizzative destinate a garantire l’integrità dei dati (consistenza, plausibilità);
  4. d. il sistema di gestione nonché il sistema di protezione e sicurezza dei dati;
  5. e. i risultati degli esami funzionali effettuati.
4 L’UFRF:
  1. a. valuta il sistema dal punto di vista teorico sulla base dei documenti presentati e in virtù dei risultati ottenuti nella pratica;
  2. b. entro tre mesi dalla ricezione della richiesta, comunica al Cantone i risultati dell’esame preliminare.
5 L’UFRF può seguire l’avamprogetto durante la fase dell’esame preliminare.

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