Art. 23 ORF
Intavolazione di quote di comproprietà
1 Una quota di comproprietà è intavolata nel registro fondiario come fondo, se:
- a. è gravata da un pegno immobiliare; o b. è una proprietà per piani.
2 Una quota di comproprietà può essere intavolata come fondo nel registro fondiario qualora sia opportuno per motivi di chiarezza e precisione.
3 L’intavolazione delle quote di comproprietà avviene:
- a. iscrivendo nella rubrica «Proprietà» del foglio del libro mastro relativo al fondo di base, al posto dei proprietari, le designazioni dei fondi delle quote di comproprietà; e b. aprendo per ogni quota di comproprietà un foglio nel libro mastro.
4 L’intavolazione delle proprietà per piani avviene:
- a. iscrivendo i dati secondo l’articolo 97 nel foglio del libro mastro relativo al fondo di base; e b. aprendo per ogni unità di piano un foglio del libro mastro con la descrizione dell’unità.
5 Il foglio del libro mastro della quota da intavolare contiene i seguenti dati:
- a. la designazione del fondo di base;
- b. in caso di comproprietà: la quota del fondo di base;
- c. in caso di proprietà per piani: la designazione della proprietà come proprietà per piani e la quota di valore.
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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SB.2024.000010 citazioni27/03/2024 · 0 citazioni de
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