Art. 27 ORF

Accesso elettronico

1 I Cantoni possono prevedere di rendere pubblico l’accesso per via elettronica ai dati del libro mastro consultabili senza far valere un interesse secondo l’articolo 26 cpv. 1 lett. a.
2 Essi garantiscono che i dati possano essere richiamati soltanto in relazione con un fondo determinato e che i sistemi d’informazione siano protetti dalle interrogazioni in serie.
3 ...
4 I Cantoni mettono a disposizione i dati per il tramite dell’interfaccia di cui all’articolo 949a cpv. 3 CC.

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