Art. 29 ORF

Accesso elettronico ampliato: modalità

1 I Cantoni disciplinano le modalità dell’accesso elettronico ampliato, in particolare:
  1. a. il modo di accedere;
  2. b. il controllo degli accessi;
  3. c. l’utilizzo dei dati ottenuti;
  4. d. la protezione da accessi non autorizzati ai dati;
  5. e. le restrizioni poste alla comunicazione dei dati a terzi;
  6. f. le conseguenze in caso di trattamento abusivo dei dati.
2 Pubblicano i diritti d’accesso in una forma adeguata.

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