Art. 29 ORF
Accesso elettronico ampliato: modalità
1 I Cantoni disciplinano le modalità dell’accesso elettronico ampliato, in particolare:
- a. il modo di accedere;
- b. il controllo degli accessi;
- c. l’utilizzo dei dati ottenuti;
- d. la protezione da accessi non autorizzati ai dati;
- e. le restrizioni poste alla comunicazione dei dati a terzi;
- f. le conseguenze in caso di trattamento abusivo dei dati.
2 Pubblicano i diritti d’accesso in una forma adeguata.
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